(Pubblicato nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 14 giugno 2021) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento); Vista la deliberazione di data odierna con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. «Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale», Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: «La convenzione prevista dall'art. 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti accreditati osservano le seguenti condizioni di svolgimento dei servizi»; b) nella lettera a), le parole: «nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6, della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni tre anni»; c) nella lettera d), le parole: «con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6, della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ogni tre anni».