(Pubblicato nel numero straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino - Alto Adige n. 23/Sez. gen. del  14  giugno
  2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi  del  quale  il  Presidente  della  Provincia
emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
  Visto l'art. 54,  comma  1,  punto  1)  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per  l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
  Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale  27  luglio,
n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento); 
  Vista la deliberazione di data odierna  con  la  quale  sono  state
approvate le modificazioni al decreto del Presidente della  Provincia
9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. «Regolamento di esecuzione degli articoli
19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13  (Politiche
sociali nella Provincia di  Trento)  in  materia  di  autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in  ambito  socio
assistenziale», 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della  Provincia
                     9 aprile 2018, n. 3-78/Leg 
 
  1. Al  comma  1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 aprile 2018, n.  3-78/Leg,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'alinea, le parole: «La convenzione prevista dall'art. 23,
comma 6, della legge provinciale  definisce  i  criteri  generali  di
svolgimento  dei  servizi  da   parte   dei   soggetti   accreditati,
stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «I  soggetti  accreditati  osservano  le   seguenti
condizioni di svolgimento dei servizi»; 
    b) nella lettera a),  le  parole:  «nel  rispetto  della  cadenza
temporale indicata nell'allegato  2  oppure,  ove  non  prevista,  di
quella indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6,  della
legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno  ogni  tre
anni»; 
    c) nella  lettera  d),  le  parole:  «con  la  cadenza  temporale
indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6,  della  legge
provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ogni tre anni».